Sez. 6 - , Sentenza n. 7975 del 22/01/2020 Cc. (dep. 27/02/2020) Rv. 278456 - 03
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Principio di doppia incriminazione – Causa di non punibilità prevista dall’art. 648-ter.1, comma terzo, cod. pen. – Rilevanza – Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, l'astratta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma terzo, cod. pen. per il delitto di auto-riciclaggio non rileva ai fini del principio della doppia incriminazione, per la cui sussistenza non è richiesto che il fatto risulti in concreto punibile in entrambi gli Stati, essendo sufficiente il controllo di compatibilità tra i due ordinamenti statali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)