diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3851 del 13/06/1981 (Rv. 414498 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITA DI SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINE - INTENTO DEL DATORE DI LAVORO DI ELUDERE LA LEGGE N 230 DEL 1962 - APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE AI SINGOLI CONTRATTI - CONFIGURABILITA COME LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO - DIES A QUO PER L'IMPUGNAZIONE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - DURATA DELL'INTERVALLO TEMPORALE FRA I SUCCESSIVI RAPPORTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414498-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITA DI SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINE - INTENTO DEL DATORE DI LAVORO DI ELUDERE LA LEGGE N 230 DEL 1962 - APPOSIZIONE DEL TERMINE FINALE AI SINGOLI CONTRATTI - CONFIGURABILITA COME LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO - DIES A QUO PER L'IMPUGNAZIONE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - DURATA DELL'INTERVALLO TEMPORALE FRA I SUCCESSIVI RAPPORTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel caso di una pluralita di successive assunzioni a termine, inficiate nel loro complesso, nonostante la formale legittimita di ciascuna di esse, dall'intento del datore di lavoro di eludere le Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n 230 e danti luogo ad un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'apposizione del termine finale ai singoli contratti - ivi compreso quello che, ex post, risultera come ultimo - non equivale a licenziamento, sicche la scadenza di detto termine non costituisce dies a quo per la impugnazione di cui all'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604. Cio indipendentemente dalla durata dell'intervallo temporale fra i successivi rapporti (valutabile, peraltro, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un reale intento elusivo), salva l'ipotesi in cui ad un prolungato ritardo nella riassunzione (il quale, ove caratterizzato dal completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto, puo avere anche valore di scioglimento dello stesso per mutuo consenso) debba attribuirsi, in quanto accompagnato da un corrispondente comportamento concludente del datore di lavoro, valore di licenziamento, che, pur illegittimo per difetto di Forma, dovra essere impugnato nel termine di legge suddetto, decorrente dalla data in cui il lavoratore ne ha preso conoscenza. (V 3916/80, mass n 407805; (V 3362/79, mass n 399765; (V 2120/79, mass n 398483; (V 1017/79, mass n 397213; (V 1365/76, mass n 380065).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)