Sez. 2 - , Sentenza n. 14375 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021) Rv. 281101 - 02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Incolpevole mancata conoscenza del processo - Elezione di domicilio presso il proprio luogo di lavoro – Notifica a mani proprie degli atti del procedimento sino all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Successivo allontanamento non comunicato all'autorità procedente - Configurabilità del presupposto - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)