Sez. 6, Sentenza n. 34439 del 11/07/2017 Cc. (dep. 13/07/2017) Rv. 270761 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005 - Condizioni ostative - Assenza di termini fissi di durata della carcerazione preventiva - Mancata previsione nell'ordinamento di "limiti massimi di carcerazione preventiva" - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria del Lussemburgo, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultimo, pur non contemplando limiti di durata massima della carcerazione preventiva, prevede che spetti al giudice istruttore <<in ogni momento>> il controllo sulla protrazione della sua durata, attribuendo altresì alle parti coinvolte la possibilità di ottenere una obbligatoria valutazione sulla permanenza delle condizioni legittimanti la custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. H CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)