Sez. 6, Sentenza n. 2971 del 17/01/2008 Cc. (dep. 18/01/2008) Rv. 238360 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni ostative - Mancata previsione nell'ordinamento di limiti massimi di carcerazione preventiva - Normativa portoghese - Ricorrenza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) L. 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria del Portogallo, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultimo prevede sino alla sentenza definitiva tempi definiti di custodia cautelare in considerazione della tipologia del reato e delle fasi del processo.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)