Sez. U, Sentenza n. 4614 del 30/01/2007 Cc. (dep. 05/02/2007) Rv. 235351 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Condizioni ostative - Mancata previsione nell'ordinamento di "limiti massimi di carcerazione preventiva" - Nozione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione dell'art. 18, lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che stabilisce il rifiuto della consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", l'autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)