Sez. 2, Sentenza n. 3679 del 24/01/2017 Cc. (dep. 25/01/2017) Rv. 269211 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - "Serio pericolo" che la persona sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti - Sufficienza - Necessità che lo Stato richiedente dia garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il "serio pericolo" di trattamenti inumani e degradanti che, secondo l'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005, legittima il rifiuto della consegna dell'estradando deve, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, evincersi dalle informazioni "individualizzate" fornite dallo Stato richiedente circa il trattamento penale cui concretamente il medesimo sarà sottoposto; di conseguenza, ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, lo Stato richiesto deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1 com. 1 lett. H
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)