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Sez. 2, Sentenza n. 1841 del 18/03/1986 (Rv. 445149 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 938 COD. CIV. PER L'ACCESSIONE INVERTITA - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE E RESTITUZIONE DEL FONDO OCCUPATO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DI QUEST'ULTIMO - FONDAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 936 COD. CIV. - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445149-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI EX ART. 938 COD. CIV. PER L'ACCESSIONE INVERTITA - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE E RESTITUZIONE DEL FONDO OCCUPATO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DI QUEST'ULTIMO - FONDAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 936 COD. CIV. - DIFFERENZE.*

Con riguardo all'occupazione di porzione del fondo altrui con la costruzione di edificio e per il caso che non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 938 cod. civ. per l'accessione invertita, il diritto del proprietario del fondo stesso di chiedere la demolizione della parte di costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione della suddetta porzione, va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto di proprietà, in quanto in tal caso non sono applicabili le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto e quinto dell'art. 936 cod. civ., trattandosi di Disposizioni che si riferiscono alla diversa ipotesi delle opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui, e che trovano giustificazione nella astratta idoneità dell'opera, strutturalmente autonoma, ad arrecare un effettivo incremento di valore al fondo cui accede, e nella esigenza di evitare che il proprietario di quest'ultimo, ove non intenda rimuovere l'opera dallo stesso costruttore, possa conseguire un arricchimento ingiustificato mediante la ritenzione di essa. (V 2474/78, mass n 391843; (V 1456/76, mass n 380181; (V 2776/75, mass n 376787; (V 763/74, mass n 368614; (Conf 3351/84, mass n 435376; (Conf 667/82, mass n 418433; (contra 2746/79, mass n 399059; (contra 2110/71, mass n 352827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)