diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 14/03/1986 (Rv. 445059 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PREZZO - DIMINUZIONE - PROMESSA DI VENDITA DI UN BENE RISULTANTE DI ESTENSIONE MINORE DI QUELLA PATTUITA PER ESSERE DI UN TERZO LA RIMANENTE PARTE - DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREZZO CONTESTUALE ALL'AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445059-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PREZZO - DIMINUZIONE - PROMESSA DI VENDITA DI UN BENE RISULTANTE DI ESTENSIONE MINORE DI QUELLA PATTUITA PER ESSERE DI UN TERZO LA RIMANENTE PARTE - DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PREZZO CONTESTUALE ALL'AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Quando la promessa di vendita abbia per oggetto una cosa che risulti poi di estensione minore di quella pattuita, per essere la rimanente parte di proprietà di un terzo, il promissario acquirente può esperire l'Azione di esecuzione specifica dello Obbligo di concludere il contratto definitivo chiedendo contestualmente e cumulativamente la riduzione del prezzo, tenuto conto che il particolare rimedio offerto dalla norma dell'art. 2932 cod. civ. non esaurisce la tutela della parte adempiente, secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive, e che una pronuncia del giudice, che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l'interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente. (Conf 1720/85, mass n 439679; (Conf 4442/82, mass n 422437; (Conf 6671/81, mass n 417535).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)