Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 28/10/1997 Ud. (dep. 05/02/1998) Rv. 209841 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE | Valutazione di un elemento, già considerato per la concessione delle attenuanti generiche, anche per il giudizio di comparazione e per la graduazione della pena - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE
La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)