Sez. 6, Sentenza n. 15157 del 20/03/2014 Ud. (dep. 02/04/2014) Rv. 259254 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizione penale nella parte relativa al trattamento sanzionatorio - Procedimento già in corso dinanzi alla Cassazione - Operatività degli effetti della pronuncia di incostituzionalità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione, la nullità sopravvenuta della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale - intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso - di una norma concernente il trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere dal ricorrente purchè egli, con i motivi originari di impugnazione, abbia investito la Corte del controllo sul punto della motivazione relativo alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento a "droghe leggere" avendo riguardo al limite edittale previsto dalla disposizione nel testo dettato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e dichiarato illegittimo, nelle more del giudizio di cassazione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)