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Sez. 6, Sentenza n. 12727 del 06/03/2014 Ud. (dep. 17/03/2014) Rv. 258778 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Nullità sopravvenuta per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Inammissibilità del ricorso - Assenza di censure del ricorrente sul punto - Rilevabilità di ufficio - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258778-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, e di assenza di specifica doglianza, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a droghe "leggere" avendo riguardo al limite edittale previsto dalla disposizione nel testo vigente "ex lege" 21 febbraio 2006, n. 49, in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per effetto della quale è divenuta applicabile la più favorevole disciplina precedente).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)