Sez. L, Sentenza n. 4607 del 13/10/1978 (Rv. 394278 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI - PATTUIZIONE DELL'APPLICABILITA DELLE MAGGIORI GARANZIE PREVISTE DA DETTO ARTICOLO - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI - PATTUIZIONE DELL'APPLICABILITA DELLE MAGGIORI GARANZIE PREVISTE DA DETTO ARTICOLO - LEGITTIMITA.*
L'art 7 dello statuto dei lavoratori regola il potere disciplinare dell'imprenditore, ma non riguarda i licenziamenti per giusta causa, ancorche disposti per motivi disciplinari, che restano soggetti alla normativa precedente (art 2119 cod civ e legge n 604 del 1966): infatti le Disposizioni dello stesso articolo 7, secondo cui non puo essere deliberato alcun provvedimento disciplinare senza aver prima contestato l'addebito al lavoratore ed averlo sentito per difesa e secondo cui il provvedimento non puo essere attuato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione dello addebito, contrastano con la natura stessa del licenziamento in tronco, causato da fatti che non permettono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. L'inapplicabilita dell'art 7 non vieta pero all'autonomia privata, individuale e collettiva, di configurare, con espressioni inequivoche, il licenziamento come sanzione disciplinare e di applicare ad esso tutte le maggiori garanzie relative. (Conf 1752/77, mass n 385471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)