Sez. L, Sentenza n. 1348 del 03/03/1979 (Rv. 397623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
Il procedimento di cui all'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 quando non sia stato recepito nella contrattazione collettiva per l'intimazione del licenziamento configurato come sanzione disciplinare, e inapplicabile ai licenziamenti per motivi disciplinari, che continuano ad essere integralmente assoggettati alla normativa della legge 15 luglio 1966, n 604. (V 4607/78, mass n 394278; (V 1752/77, mass n 385471; (V 1364/77, mass n 385079; (V 992/77, mass n 384617).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)