Sez. 1, Sentenza n. 8913 del 28/10/1994 (Rv. 488302 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vizi dell'atto o del procedimento diversi dalla inesistenza del provvedimento sanzionatorio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo cui la "causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanza -ingiunzione di pagamento è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, per cui il Pretore non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, vale anche per la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria (art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689), sia perché la prescrizione, di norma, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2938 cod. civ.), sia perché essa non comporta l'inesistenza del provvedimento applicativo della sanzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)