Sez. L, Sentenza n. 2101 del 03/03/1994 (Rv. 485565 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - In genere | Cottimo - Compenso - Determinazione - Assimilazione a quello del lavoro straordinario - Esclusione - Conseguenze - Rivalutazione del secondo - Estensibilità al primo - Divieto - Rilevanza di un uso aziendale - Inammissibilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - In genere
La disciplina speciale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, rimasta in vigore fino alla stipula del contratto collettivo del giugno 1988, non assimila il compenso del cottimo a quello del lavoro straordinario; pertanto, la pretesa di una rivalutazione del primo non può fondarsi sulle disposizioni normative che hanno disposto la rivalutazione del secondo, né può essere invocato un uso aziendale in materia sottratta all'autonomia negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 35, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 5, Legge 09/01/1978 num. 7 art. 4, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 7, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)