Sez. L, Sentenza n. 7694 del 21/08/1996 (Rv. 499286 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Condizioni - Derivazione diretta del lucro e del danno dallo stesso fatto - Necessità - Danno per morte di un congiunto - Concessione di pensione - Operatività della compensazione - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
L'ipotesi della "compensatio lucri cum damno" richiede che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale discendano entrambi, con rapporto diretto ed immediato, dallo stesso fatto. Essa, quindi, non è configurabile quando, a seguito della morte della persona offesa (nella specie, vittima di un infortunio sul lavoro colposo), ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione, la quale trae la sua fonte da un titolo indipendente dal fatto illecito, mentre l'evento morte rappresenta soltanto la condizione perché esso spieghi la sua efficacia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)