Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 09/04/1984 (Rv. 434316 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RILEVANZA - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RILEVANZA - LIMITI.*
L'Obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore. (nella specie, nel giudizio di opposizione, revocata la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice aveva condannato alle spese del giudizio stesso il creditore che aveva proposto l'istanza di fallimento, anche se non aveva contrastato la domanda di revoca, in quanto l'origine del giudizio risiedeva nell'istanza di fallimento, che lo stesso creditore aveva posto in essere. La Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio in massima). (V 3019/83, mass n 427940; (V 3770/81, mass n 414405; (V 1808/79, mass n 398171; (V 971/79, mass n 397156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)