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Sez. L, Sentenza n. 6976 del 22/05/2001 (Rv. 546888 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Domanda giudiziale di pensione di invalidità ex art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939 - Successivo aggravamento - Maturazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 dei requisiti per la pensione di inabilità - Accertamento del diritto a tale prestazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546888-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Nel caso di domanda giudiziale di pensione di invalidità avanzata nella vigenza del precedente regime previdenziale dell'invalidità pensionabile (art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636), ove venga accertato a carico dell'assicurato un successivo aggravamento delle condizioni di salute che determini, in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, la maturazione dei requisiti per la pensione di inabilità prevista dalla nuova normativa, è pienamente legittimo il riconoscimento giudiziale del diritto dell'assicurato a percepire quest'ultima prestazione. Tra le varie prestazioni fondate sull'infermità dell'assicurato viene ad instaurarsi, infatti, via via nel tempo e tenuto necessariamente conto della successione delle leggi, un necessario rapporto di interdipendenza, nel cui ambito, in relazione al fondamentale accertamento delle infermità invalidanti, come si evince dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non sussistono preclusioni se la rilevanza dello stato invalidante venga a mutare non solo in funzione dello sviluppo più o meno favorevole dell'infermità, ma anche in relazione alla diversa disciplina assicurativa o contributiva sopraggiunta nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario (salva la verifica della sussistenza del diritto anche sulla base della nuova disciplina).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)