Sez. 1, Sentenza n. 3532 del 19/05/1988 (Rv. 458857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - CAUSE RIUNITE PER MOTIVI CONTINGENTI IN UN SOLO PROCESSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - CAUSE RIUNITE PER MOTIVI CONTINGENTI IN UN SOLO PROCESSO.*
Nella ipotesi di processo con pluralità di parti, il principio secondo il quale, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti è applicabile quando si tratta di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale; ma non anche quando si versi nella distinta ipotesi di più cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e solo per motivi contingenti sono state riunite in un solo processo. Infatti in questa ultima ipotesi, poiché all'interesse sostanziale di ciascuna singola parte corrisponde un interesse autonomo alla impugnazione, il termine per proporre questa non può più essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza. (V 6494/86, mass n 448661; (V 3849/85, mass n 441425; (V 4625/84, mass n 436544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)