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Sez. L, Sentenza n. 1561 del 21/02/1985 (Rv. 439541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA ALL'ASSUNZIONE - FUNZIONE - NATURA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA ALL'ASSUNZIONE - FUNZIONE - NATURA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

Il rapporto di lavoro con gli appartenenti alle categorie protette ex lege n. 482 del 1968 si costituisce non autoritativamente per effetto dell'atto amministrativo di avviamento, ma per contratto, su richiesta delle aziende obbligate all'assunzione (art. 16, quarto comma, legge citata); richiesta che rappresenta una manifestazione di volontà dovuta e costituisce il necessario atto d'impulso del procedimento amministrativo di collocamento, senza che pertanto possa configurarsi alcun avviamento d'ufficio. Conseguentemente, in Mancanza di tale richiesta, non sussiste il diritto del soggetto protetto alla stipulazione del contratto ed il correlativo Obbligo di assunzione del datore di lavoro, bensì per quest'ultimo trovano applicazione la diffida a regolarizzare e la sanzione prevista entrambe dall'art. 23, primo e secondo comma, della legge citata. (Conf 5765/82, mass n 423502; (Conf 5557/82, mass n 423294; (Conf 5382/82, mass n 423153; (Conf 4291/82, mass n 422270).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)