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Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005 (Rv. 583035 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito a scopo di garanzia - Configurabilità quale mezzo anormale di pagamento - Esclusione - Presupposti - Insussistenza di un preesistente rapporto di finanziamento.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583035-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma primo, n. 2 legge fall., la cessione di credito non costituisce mezzo anormale di pagamento qualora sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente - dovendo intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale - e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto, dovendo escludersi la possibilità di ritenere che abbia avuto una funzione solutoria nel caso in cui tra le parti neppure sussisteva un preesistente rapporto di finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)