Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005 (Rv. 583035 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito a scopo di garanzia - Configurabilità quale mezzo anormale di pagamento - Esclusione - Presupposti - Insussistenza di un preesistente rapporto di finanziamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma primo, n. 2 legge fall., la cessione di credito non costituisce mezzo anormale di pagamento qualora sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente - dovendo intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale - e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto, dovendo escludersi la possibilità di ritenere che abbia avuto una funzione solutoria nel caso in cui tra le parti neppure sussisteva un preesistente rapporto di finanziamento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)