Sez. 2, Sentenza n. 1189 del 25/02/1986 (Rv. 444674 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PROMESSA DI VENDITA DI UN IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE CONCLUSA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE - EX ART. 38 LEGGE CIV. - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PROMESSA DI VENDITA DI UN IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE CONCLUSA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE - EX ART. 38 LEGGE CIV. - INSUSSISTENZA.*
Quando la promessa di vendita di un immobile destinato a uso diverso da quello di abitazione sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone), non spetta al conduttore dell'immobile stesso il diritto di prelazione ex art. 38 della detta legge, in quanto, non avendo tale norma efficacia retroattiva, il promittente venditore si รจ spogliato del potere di disposizione del bene e resta obbligato a trasferire l'immobile al promissario acquirente in base alla promessa sottoscritta sotto il vigore della anteriore disciplina legislativa che non prevedeva il diritto di prelazione a favore del conduttore. (Conf 5283/85, mass n 442548; (Conf 2897/85, mass n 440652).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)