Sez. 3, Sentenza n. 2897 del 09/05/1985 (Rv. 440652 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - STIPULAZIONE DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DA PARTE DEL LOCATORE CON UN TERZO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - STIPULAZIONE DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DA PARTE DEL LOCATORE CON UN TERZO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
Il conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione non ha diritto alla relativa prelazione a norma dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 qualora, al momento della entrata in vigore di tale legge, il proprietario abbia già stipulato un preliminare di compravendita dell'immobile, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita da una legittima attività negoziale del proprietario dell'immobile stesso quando il diritto di prelazione del conduttore non era ancora sorto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)