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Sez. 5, Sentenza n. 22387 del 10/05/2005 Cc. (dep. 13/06/2005) Rv. 231786 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - azione civile | Liquidazione delle spese processuali - Domanda della parte civile - Necessità - Domanda di rifusione delle spese priva della relativa nota - Sufficienza - Riferimento alle tariffe professionali vigenti.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231786-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - azione civile

In sede di patteggiamento, ferma restando l'impossibilità di liquidazione d'ufficio delle spese processuali alla parte civile che non ne faccia domanda, il giudice è tenuto alla liquidazione, mediante ricorso alle tariffe professionali vigenti, se la parte civile abbia presentato la domanda di rifusione delle spese seppure non corredandola della relativa nota. La legge processuale, infatti, non commina alcuna sanzione, di nullità o di inammissibilità, per il caso di inadempimento all'onere di presentazione della nota delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)