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Sez. 4, Sentenza n. 27335 del 18/04/2017 Cc. (dep. 31/05/2017) Rv. 271091 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - Azione civile - Liquidazione delle spese processuali - Domanda della parte civile - Necessità.
Stato
decisa il 2017-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di patteggiamento, il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)