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Sez. 5, Sentenza n. 39208 del 28/09/2010 Cc. (dep. 04/11/2010) Rv. 248661 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile senza l'indicazione delle singole voci e dell'analitica quantificazione, in assenza di esplicita richiesta e di deposito della nota spese - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248661-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di patteggiamento, il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che sussistano giusti motivi per la compensazione totale o parziale), anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla tariffa professionale vigente e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)