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Sez. 4 - , Sentenza n. 3964 del 12/01/2021 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280386 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Liquidazione delle spese processuali - Domanda della parte civile - Necessità.
Stato
decisa il 2021-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280386-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

Con la sentenza di patteggiamento, il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)