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Sez. 6, Sentenza n. 43542 del 09/10/2012 Cc. (dep. 09/11/2012) Rv. 253821 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condannato in contumacia - Richiesta di estradizione - Diritto dell'imputato di chiedere nuovo giudizio - Condizione per l'accoglimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253821-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consenta al condannato "in absentia", di richiedere un nuovo giudizio qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità rumene).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)