Sez. 6, Sentenza n. 19226 del 30/03/2017 Cc. (dep. 21/04/2017) Rv. 269833 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Richiesta di estradizione per la Repubblica di Albania - Sentenza contumaciale di condanna - Mancata rispetto dei diritti di difesa dell'imputato - Condizioni per l'accoglimento - Garanzia del Ministro della giustizia che la persona estradata potrà chiedere il riesame della sentenza contumaciale - Fattispecie di estradizione verso la Repubblica di Albania.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, l. n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con la l. 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettificazione della sentenza impugnata, che l'estradizione era subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978 art. 3, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 18/10/1984 num. 755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)