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Sez. 6, Sentenza n. 1109 del 06/11/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242135 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condannato in contumacia - Richiesta di estradizione - Condizione per l'accoglimento - Diritto alla rinnovazione del giudizio per il contumace che non abbia avuto conoscenza del procedimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242135-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)