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Sez. 6, Sentenza n. 34480 del 17/04/2007 Cc. (dep. 12/09/2007) Rv. 237796 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condannato in contumacia - Richiesta di estradizione - Condizione per accoglimento - Diritto alla rinnovazione del giudizio per il contumace che non abbia avuto conoscenza del procedimento.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237796-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, non ricorrono le condizioni per rifiutare l'estradizione del condannato in contumacia se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultimo, ove non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione della Romania di un condannato in contumacia in quel Paese, il cui codice di rito penale prevede che, nel caso in cui sia richiesta l'estradizione di una persona giudicata e condannata in contumacia, la causa potrà essere giudicata di nuovo dall'Autorità giudiziaria che ha giudicato in primo grado, su richiesta del condannato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)