Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 10/03/2000 Cc. (dep. 10/04/2000) Rv. 215709 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Intervenuta abrogazione della norma incriminatrice - "abolitio criminis" e non successione nel tempo di diverse norme penali - Conseguente revocabilità della condanna in sede esecutiva.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
L'art.18 della legge 25 giugno 1999 n.205, abrogando l'art.341 cod.pen., ha dato luogo ad una vera e propria "abolitio criminis", nel senso che il fatto costituente il reato di oltraggio non è più previsto dalla legge come reato, dovendosi escludere che il bene giuridico già protetto dalla norma abrogata sia lo stesso che continua a trovare protezione nella perdurante vigenza delle norme penali che puniscono l'ingiuria e la minaccia, ancorché aggravate dalla circostanza di cui all'art.61 n.10 cod.pen.; ipotesi di reato, queste, rispetto alle quali l'oltraggio a pubblico ufficiale andava considerato come fattispecie assorbente e non speciale. Rimane quindi esclusa l'operatività della disciplina dettata, per il caso della successione di leggi penali, dall'art.2, comma terzo, cod. pen., dovendo invece trovare applicazione il disposto di cui al precedente comma secondo del medesimo articolo, relativo appunto al caso della sopravvenuta "abolitio criminis"; il che si traduce, in sede esecutiva, nella necessità di dar luogo alla revoca della sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell'art. 673 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)