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Sez. 1, Sentenza n. 2779 del 12/04/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216041 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale - "Abolitio criminis" e non successione di leggi penali nel tempo - Conseguenze in tema di revoca di condanna inflitta per il reato abrogato.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216041-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art.18 della legge 25 giugno 1999 n.205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art.341 cod. pen., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art.2, comma terzo, cod. pen., ma ad una vera e propria "abolitio criminis" rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art.61 n.10 cod. pen., non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art.673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo. (Diff.Cass.I, 25 maggio 2000 n.2744, Guerrieri; Cass.I, 12 maggio 2000 n.2748, PM c.Speranza; Cass.I, 19 maggio 2000, PM Genova c.Hattab, tutte in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)