Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 11/04/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216039 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di leggi penali nel tempo e non semplice "abolitio criminis" - Conseguente non revocabilità della condanna divenuta esecutiva.
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L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art.18 della legge 25 giugno 1999 n.205, dell'art.341 cod. pen. ha dato luogo non ad una pura e semplice "abolitio criminis", disciplinata dall'art.2, comma secondo, cod. pen., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata - ed è rimasta - punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art.61 n.10 cod. pen.. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art.2 cod. pen., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art.673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo. (conf.Cass.I, 12 maggio 2000 n.2748, PM Genova c.Speranza, e Cass.I, 19 maggio 2000, PM Genova c.Hattab, in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)