Sez. 4, Sentenza n. 8200 del 25/01/2001 Ud. (dep. 27/02/2001) Rv. 218972 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione - Conseguenze - Rilevabilità della intervenuta depenalizzazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa intervenuta non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alla dichiarazione potrà eventualmente provvedere il giudice della esecuzione in base agli artt. 100 e 101 del d.lgs.30 dicembre 1999, n.507)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)