Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 22/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166111 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
In tema di giudizio direttissimo atipico previsto dagli artt. 10 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, la valutazione della sussistenza o no della necessità di speciali indagini, o anche della natura speciale di quelle eventualmente indispensabili, resta affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice del dibattimento - a differenza del caso in cui non sussistono le condizioni formali di legittimazione del rito "de quo" - qualora ritenga sussistente la condizione di legittimazione sostanziale, non può trasmettere gli Atti al pubblico ministero, ma deve procedere all'istruzione non incompatibile con il rito speciale e soltanto dopo la chiusura del dibattimento, se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (V mass n 149322; (V mass n 147959; (V mass n 138832; (Conf mass n 156093).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 10, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)