Sez. 3, Sentenza n. 5438 del 20/08/1983 (Rv. 430359 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - CONCESSIONE - LIMITI - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA TRASFORMATOSI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE - DIVIETO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - CONCESSIONE - LIMITI - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA TRASFORMATOSI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE - DIVIETO.*
In tema di contratti di locazione, la disposizione di cui allo art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969 n. 833 - in forza della quale il giudice, nel disporre il rilascio di un immobile destinato ad abitazione per morosità del conduttore, può concedere un termine di grazia per la purgazione della mora - trova applicazione nella sola ipotesi in cui sia stata emessa l'ordinanza non impugnabile di rilascio, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., e non anche al caso in cui il procedimento di convalida si sia trasformato, a seguito dell'opposizione dell'intimato, in un ordinario giudizio di cognizione, trovando applicazione, in tale ipotesi, le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto, ed in particolare gli artt. 1453, ultimo comma, e 1455 cod. civ. (Conf 971/82, mass n 418838; (Conf 16/81, mass n 410393; (Conf 599/80, mass n 403989; (Conf 1604/76, mass n 380364).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)