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Sez. 1, Sentenza n. 4285 del 02/07/1981 (Rv. 414969 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - AGGRAVIO DEI COSTI PER FATTI CONTINUATIVI - ONERE DI FORMULAZIONE DI TEMPESTIVA RISERVA DA PARTE DELL'APPALTATORE - MOMENTO COSTITUTIVO - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DILAZIONE DELL'ONERE DI TEMPESTIVA RISERVA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414969-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - AGGRAVIO DEI COSTI PER FATTI CONTINUATIVI - ONERE DI FORMULAZIONE DI TEMPESTIVA RISERVA DA PARTE DELL'APPALTATORE - MOMENTO COSTITUTIVO - SOSPENSIONE DEI LAVORI - DILAZIONE DELL'ONERE DI TEMPESTIVA RISERVA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*

In tema di appalto di opera pubblica, qualora l'aggravio dei costi consegua a fatti cosiddetti continuativi, e, cioe, consistenti in accadimenti che si protraggono nel tempo, costantemente ripetendosi, e provocando sempre nuovi e distinti, anche se dello stesso tipo, effetti pregiudizievoli, l'Onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva, per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito, secondo la previsione del RD 25 maggio 1895 n 350, insorge nel momento in cui quei fatti, nella loro sequenza causale, evidenzino una potenzialita dannosa, secondo criteri oggettivi e di media diligenza, e, quindi, anche prima della cessazione della continuazione, salvo restando il differimento della precisa quantificazione di dette maggiori pretese, dopo il definitivo consolidarsi del pregiudizio economico subito. Pertanto, con riguardo alla sospensione dei lavori, che va inclusa nell'ambito dei suddetti fatti continuativi, l'Onere della tempestiva riserva non puo subire alcuna dilazione, quando la sospensione stessa si presenti ab origine palesemente illegittima, si da rivelare immediatamente, secondo i menzionati criteri, la sua potenziale incidenza negativa sul costo dell'opera. (V 2097/80, mass n 405746; (V 394/79, mass n 394497; (V 726/78, mass n 390070; (V 1148/75, mass n 374584).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)