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Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 11/03/2002 (Rv. 552978 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Prove indispensabili ai fini della decisione - Prove costituenti oggetto della declaratoria di decadenza in primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552978-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nei processi soggetti al rito del lavoro (nella specie, controversia agraria) la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)