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Sez. L, Sentenza n. 11873 del 06/08/2003 (Rv. 565694 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Prove già dichiarate decadute dal giudice in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565694-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel processi soggetti al rito del lavoro, la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal Collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse in una decadenza formalmente dichiarata dal giudice nel pregresso grado del giudizio, atteso che la natura della decadenza legale è inconciliabile con il concetto di revocabilità, soprattutto nel processo del lavoro, in cui la preclusione che consegue alla decadenza dall'esercizio di facoltà processuali è funzionale alle esigenze di concentrazione e rapidità che informano il suddetto rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)