diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10169 del 10/02/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266513 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Offensività della condotta - Grado di sviluppo della pianta - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266513-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. (Fattispecie in tema di coltivazione cd. domestica di nove piantine di marijuana che avevano già prodotto 60 mg di sostanza, pari a poco più di due dosi singole, ed in cui la S.C. ha precisato che la quantità di produzione potenziale avrebbe potuto essere di non modesta entità, a nulla rilevando la dedotta circostanza della destinazione della sostanza ad uso personale terapeutico).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)