Sez. 6, Sentenza n. 22110 del 02/05/2013 Cc. (dep. 23/05/2013) Rv. 255733 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)