Sez. L, Sentenza n. 369 del 19/01/1988 (Rv. 456929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - SOLIDARIETÀ - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI TEMPESTIVA DISDETTA DELL'ALIENANTE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - SOLIDARIETÀ - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI TEMPESTIVA DISDETTA DELL'ALIENANTE - CONSEGUENZE.*
Con riguardo al trasferimento d'azienda, il disposto del secondo comma dell'art. 2112 cod. civ. - secondo cui l'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento o i crediti risultino dai libri contabili o dal libretto del lavoro - presuppone che vi sia stata la tempestiva disdetta dell'alienante e quindi la soluzione di continuità del rapporto; in Mancanza di tale disdetta, e quindi perdurando il rapporto con l'acquirente, trova integrale applicazione il primo comma dell'art. 2112 cit., che garantisce al prestatore di lavoro la conservazione dei diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. Consegue che in questa ultima ipotesi l'acquirente, cessionario dell'azienda, è pienamente responsabile per i crediti del lavoratore, anche sorti anteriormente alla cessione, senza poter addurre la mancata conoscenza, o conoscibilità, degli stessi. (V 4600/87, mass n 453263; (V 2736/86, mass n 445783).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 1, Cod. Civ. art. 2112 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)