Sez. 3, Sentenza n. 6242 del 24/11/1980 (Rv. 409973 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI - DEDUZIONE IN COMPENSAZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DI UN CREDITO POI GIUDIZIALMENTE ACCERTATO - COMPORTAMENTO INGIUSTIFICATAMENTE DILATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI - DEDUZIONE IN COMPENSAZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DI UN CREDITO POI GIUDIZIALMENTE ACCERTATO - COMPORTAMENTO INGIUSTIFICATAMENTE DILATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, la liquidazione del danno deve, a norma dell'art 1224 cod civ, essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, salvo che il creditore fornisca la prova di avere subito un pregiudizio patrimoniale maggiore, prova la quale, se data mediante presunzioni in relazione alle qualita personali del creditore stesso ed all'attivita da lui esercitata, non puo dirsi raggiunta in Mancanza di ulteriori elementi concreti idonei ad integrare la dimostrazione del pregiudizio lamentato. Tale liquidazione presuppone che il ritardo nel pagamento del credito si ricolleghi ad una condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, estremo, questo, non ricorrente quando il debitore resista in giudizio opponendo in compensazione un proprio credito la cui esistenza venga giudizialmente accertata. (V 341/80, mass n 403734, sulla prima parte; (V 227/80, mass n 403611, sulla prima parte; (V 3776/79, mass n 400219; (V 1757/60, sulla seconda parte; (V 49/59, sulla seconda parte; (V 3614/57, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)