Sez. 5, Sentenza n. 18162 del 07/08/2009 (Rv. 609640 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tributi comunali - Ricorso per cassazione - Rappresentanza processuale del presidente di consiglio circoscrizionale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dal (o, nei confronti del) presidente della circoscrizione comunale, anche quando si tratti di tributi (nella specie, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità) pertinenti alla circoscrizione stessa, non essendo a tale organo delegabile, per legge e per statuto, la funzione di rappresentanza unitaria del Comune, che spetta, ai sensi degli artt. 6 e 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), al Sindaco ed è delegabile, per settori, ad alcuni dirigenti amministrativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)