Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del 13/01/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263361 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Mancato riconoscimento in appello di circostanze attenuanti - Assenza di specifica domanda - Obbligo di motivazione - Esclusione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta nel giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)