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Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del 13/01/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263361 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Mancato riconoscimento in appello di circostanze attenuanti - Assenza di specifica domanda - Obbligo di motivazione - Esclusione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263361-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta nel giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)