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Sez. 6, Sentenza n. 6880 del 27/01/2010 Ud. (dep. 19/02/2010) Rv. 246139 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Mancato riconoscimento in appello di circostanze attenuanti - Assenza di specifica domanda - Obbligo di motivazione - Esclusione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246139-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta. (Fattispecie in cui il ricorrente si è limitato in sede di appello ad invocare genericamente un diverso bilanciamento delle circostanze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)