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Sez. 6, Sentenza n. 1597 del 27/04/1998 Cc. (dep. 01/06/1998) Rv. 210921 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Difetto di motivazione dell'ordinanza impositiva della misura - Integrazione della motivazione con l'ordinanza che decide sull'istanza di riesame - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210921-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Come si evince dal comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., il quale stabilisce che il tribunale può confermare l'ordinanza oggetto del riesame per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento impositivo, quest'ultimo e l'ordinanza che decide sull'istanza di riesame sono atti tra loro strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione del tribunale del riesame integra l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)