Sez. L, Sentenza n. 12677 del 27/11/1992 (Rv. 479745 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Mancata assunzione da parte dell'impresa destinataria dell'avviamento - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Liquidazioni - Criteri - Liquidazione equitativa o liquidazione dei danni futuri - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria
Il lavoratore avviato al lavoro in forza del collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, qualora non venga assunto dall'impresa destinataria, ha diritto al risarcimento del danno per il pregiudizio patrimoniale risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'obbligo a carico di detta impresa e, quindi, al ristoro della mancata percezione delle retribuzioni che gli sarebbero spettate in caso di assunzione, salvo che il (mancato) datore di lavoro - il cui obbligo risarcitorio consegue ad una responsabilità di natura contrattuale - provi la colposa inerzia del lavoratore nel ridurre o evitare il danno predetto, non essendo possibile al giudice del merito procedere né ad una liquidazione equitativa del danno (avendo il lavoratore diritto all'integrale risarcimento del mancato guadagno nella misura suddetta) né ad una liquidazione dei danni futuri (mancando il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dall'ingiusto stato di disoccupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)